CNAPPC: Scadenza in materia di sicurezza antincendio

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Scadenze in materia di sicurezza antincendio e per l’aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio – ulteriori aggiornamenti.

Facendo seguito alla precedente circolare CNAPPC n. 100 del 29 ottobre, si segnala che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a fronte di una richiesta di chiarimenti formulata dalla RPT, ha fornito in data 17 dicembre – con comunicazione pervenuta lo scorso 7 febbraio – quanto segue.

L’art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 ha stabilito che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (ad oggi fissato al 31 marzo 2022), conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza“.

Leggi l’intera circolare

Scadenze in materia di sicurezza antincendio e per l’aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio – nuovi aggiornamenti.

Facendo seguito alla precedente circolare CNAPPC n. 86 del 16 settembre, a fronte di dubbi interpretativi derivanti da una diversa interpretazione normativa sui termini di scadenza, difforme da quella fornita dallo scrivente CNAPPC e dal Consiglio Nazionale dei Geometri, si è ritenuto di valutare la questione in ambito di Rete delle Professioni Tecniche, che ha deciso di investire il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Con comunicazione del 21 ottobre il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non prendendo in considerazione i contenuti dell’allegato A del DL 105/2021, ha comunque ritenuto applicabile la tesi meno restrittiva, la vigenza dell’art. 103 comma 2 del DL 18/2020 e di conseguenza la validità delle iscrizioni negli elenchi antincendio fino a novanta giorni dopo dalla dichiarazione della
cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissata per il 31 dicembre 2021.
Si invitano gli Ordini a prendere atto di tale chiarimento, proveniente da ente superiore al Consiglio Nazionale e titolato in materia antincendio, che pone ad oggi fine alle diverse indicazioni ad oggi fornite e, comunque, non del tutto chiarite dai soggetti deputati per legge a fornire interpretazioni normative, ed ad oggi non investiti sulla questione.

Circolare n. 100 del 29/10/2021

Scadenze in materia di sicurezza antincendio e per l’aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio – aggiornamenti

Facendo seguito a quanto già specificato nella precedente circolare CNAPPC 57/2020, a fronte di numerose richieste di chiarimenti e di interpretazioni fornite, si chiede se, stante l’emergenza pandemica da Covid 19, l’aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio possa ritenersi ulteriormente prorogata, stante la scadenza dell’emergenza sanitaria al 31 dicembre 2021, in base all’art. 1 del DL 23 luglio 2021 n. 105.
Si fa presente che il predetto DL 105 prevede all’art. 6 un rinvio all’allegato A, ove viene elencata la proroga soltanto per le disposizioni legislative ivi individuate, non prevedendo in tale elencazione l’art. 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020, inerente la questione di cui all’oggetto.
Sia l’art. 6 che l’allegato A non sono stati modificati in fase di conversione in sede parlamentare, ed è imminente la conversione in legge di tale testo; ne deriva che, allo stato, deve ritenersi che il termine ultimo per l’aggiornamento obbligatorio antincendio debba ritenersi fissato al 29 ottobre 2021.
E ciò verosimilmente anche per i quinquenni di riferimento che siano scaduti o scadranno dopo il 31 luglio (ed entro il 29 ottobre), in ragione di un’interpretazione (ed applicazione) più favorevole del disposto del citato art. 103, comma 2.
Tali considerazioni, peraltro, appaiono in linea con il vigente principio che dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida (art. 10 DL 18 maggio 2021 n. 65) e nel rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza 29 maggio 2021 del Ministero della Salute (cfr. circolari CNAPPC 55 e 67 del 2021), rendendo quindi possibile lo svolgimento di corsi di aggiornamento anche in presenza.