Terminale POS per pagamenti elettronici – CONVENZIONI NEXI E BANCA SELLA
Con riferimento alla nota prot.n. 0000576 del 14/06/2022, si comunica che, a seguito di manifestazione di interesse tesa ad acquisire più offerte da mettere a disposizione degli Iscritti nel rispetto delle diverse necessità degli studi professionali, sono state sottoscritte delle convenzioni con aziende del settore dei pagamenti digitali.
E’ stato sottoscritto un accordo con la Società NEXI leader nel mercato italiano nella fornitura dei servizi per i pagamenti digitali. L’accordo prevede condizioni esclusive di acquisto per i professionisti iscritti agli Ordini territoriali che di seguito riportiamo:
1. terminale MPOS in vendita con UT a 19 euro (anziché 29 euro prezzo standard Nexi), canone mensile pari 0, commissione acquiring secondo l’Offerta Welcome Special.
2. SmartPOS mini (senza stampante) con UT a 129 euro (anziché 179 euro prezzo standard di listino), con canone mensile di noleggio pari a 0, commissione acquiring secondo l’Offerta Welcome Special.
Dotazione e gestione di terminale POS per pagamenti elettronici
nell’esercizio dell’attività professionale – CONVENZIONI
Come noto, l’art. 15 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, nello stabilire l’obbligo per tutti i professionisti del possesso del POS, aveva fissato nel 1° gennaio 2023 la sua decorrenza, termine che l’art. 18 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (PNRR), ha ora anticipato al 1° luglio 2022.
La sanzione prevista per chi non ottempera a tale disposizione è di 30 euro più il 4% del valore della transazione rifiutata. Si ricorda che, pur rimanendo libera la volontà delle parti (professionista e committente), all’atto della stipula dell’incarico, di adottare altro tipo di pagamento tracciabile, permane comunque l’obbligo per il professionista di essere fornito dello strumento del POS. A tal proposito si precisa che le sanzioni per la mancata accettazione di pagamento tramite POS saranno piene e non beneficeranno del pagamento in misura ridotta (circolare n. 8/22 della Fondazione Consulenti del Lavoro).
Inoltre, l’esonero dall’obbligo è previsto solamente “nei casi di oggettiva impossibilità
tecnica”.
Questo Consiglio Nazionale, come già dichiarato in passato, ritiene che modalità certe di accettazione di pagamento quali bonifico elettronico, addebito diretto, bonifico bancario, assegno, raggiungano comunque il fine di disincentivare l’uso del denaro contante e che l’obbligo di dotazione del POS, pertanto, possa apparire soprattutto come un’ulteriore incombenza a carico dei professionisti.
È evidente, tuttavia, che il provvedimento sia imposto da un necessario adeguamento al quadro normativo europeo e che, dunque, sia ormai più utile analizzarne i potenziali benefici, quale, ad esempio, l’impatto che potrà avere sulla riduzione dei micro-insoluti.
Tutto ciò premesso, stante l’imminente scadenza, nel quadro dei servizi che il CNAPPC fornisce agli Ordini e agli iscritti, con la presente si vuole anche comunicare che è già stata avviata una campagna di acquisizione sul mercato di proposte tese alla sottoscrizione di convenzioni collettive con le società operanti in tale settore.
Nell’assicurare che, non appena possibile, sarà data comunicazione delle convenzioni
stipulate e delle condizioni ottenute a favore degli iscritti, si porgono cordiali saluti.
Circolare CNAPPC n. 64/2022