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FAQ

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A seguito del DPCM del 03/11/2020, che entrerà in vigore per la Lombardia nella giornata di domani, gli studi professionali e i cantieri sono da considerarsi aperti?
I cantieri e le altra attività produttive rimango aperte come da articolo 4 del dPCM 3 novembre 2020. E’ necessario però munirsi di autocertificazione per comprovare l’esigenza lavorativa.
Aggiornato a 05/11/2020

A seguito della Ordinanza della Regione Lombardia n. 537 del 30/04/2020 cosa si aggiorna per la professione e per i cantieri edili?
A seguito del DPCM del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’ intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27 aprile 2020 la Regione Lombardia ha emesso una nuova Ordinanza n. 537 che si collega alla nuova Fase 2.
L’Ordinanza si lega al DPCM del 26/04/20 e prevede in modo particolare per la nostra categoria:

1) Obbligo dell’uso della mascherina od altri strumenti idonei a contenere il contagio in ambienti aperti, oltre alla contestuale disinfezione delle mani. Obbligo di mantenere distanza sociale di 1 mt;

2) Rimangono vietati i trasferimenti in altre Regioni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute oppure per assoluta urgenza.
Durante gli spostamenti sarà sempre necessario portare con sé l’autocertificazione. Le persone sottoposte a quarantena, o che hanno sintomi da infezione respiratoria o febbre maggiore di 37.5° C, devono assolutamente rimanere presso il proprio domicilio.
Quindi, nel caso in cui ci fosse da seguire un cantiere presso altra Regione è da ritenersi esigenza lavorativa.

3) Confermato il calendario delle ripartenze delle attività produttive. Dal 27 aprile sono ripartite le aziende ritenute strategiche dedite ad attività di export e i cantieri dell’edilizia pubblica (cantieri relativi a scuole, istituti penitenziari, edilizia residenziale pubblica e interventi contro il dissesto idro-geologico) con richiesta di autorizzazione in deroga ai Prefetti. Dal 4 maggio ripartono le attività di manifattura, costruzioni e commercio all’ingrosso, indicate nel dettaglio nell’ allegato n.3 del DPCM.
Le imprese che riprendono l’attività a partire dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura in sicurezza a partire dal 27 aprile.
Le attività devono rispettare le norme di sicurezza previste dai Protocolli sottoscritti tra le parti sociali, pena la sospensione dell’attività. I Protocolli regolano, tra le altre cose, le normative da rispettare per l’ingresso in azienda e nei cantieri, la sanificazione straordinaria negli spazi comuni, la sorveglianza sanitaria, l’organizzazione di aziende e cantieri e il distanziamento tra dipendenti.

4) All’ Allegato 3 del DPCM 26/04/20 confermato dall’ Ordinanza Regionale gli studi professionali con codice 71 “ATTIVITA’ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE” possono riprendere.
Aggiornato a 01/05/2020

A seguito della Ordinanza della Regione Lombardia n.521 del 04/04/2020 i cantieri edili sono da considerarsi aperti o sospesi?
Il DM del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/03/20 prevede una maggiore specifica e restrizione delle attività che devono considerarsi non sospese che vanno ad integrare il precedente DPCM del 22/03/2020. Dall’elenco di cui all’Allegato 1 emerge che non sono sospese le seguenti attività:
42 – Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2 – Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

Vanno perciò ritenute escluse e quindi sospese tutte quelle attività con codici ATECO differenti e che sono normalmente legate al mondo dell’edilizia di cantiere. In via esemplificativa devono essere considerate sospese le seguenti attività:
41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43.11.00 Demolizione
43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
43.13.00 Trivellazioni e perforazioni
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
43.91.00 Realizzazione di coperture
43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca

Quanto all’indicazione della Regione Lombardia già la precedente Ordinanza del 21/03/2020 n. 514 prevedeva: “il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza” .
Anche l’ultima nota informativa della Regione del 27/03/20 conferma la chiusura dei cantieri edili fino alla data del 05/04/20.
Possono continuare i lavori: i cantieri legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;

La nuova Ordinanza n.521 del 04/04/2020 prolunga nei termini generali fino al 13 Aprile 2020 le misure restrittive già precedentemente emesse con l’Ordinanza n. 514, quindi anche le attività di cantiere devono intendersi sospese.

Pertanto, fino a nuove indicazioni e precisazioni da parte della Regione e del Governo, l’Ordine consiglia la massima attenzione ed in via prudenziale di mantenere il livello di allerta di quanto già in vigore con l’ordinanza n. 514 e con il DPCM del 22/03/2020 e che prevedeva in sintesi:
1. L’attività nei cantieri deve essere sospesa.
2. Devono sospenderla, congiuntamente, il Direttore dei Lavori, il CSE, i datori di lavoro (e i lavoratori autonomi) il Committente.
3. Sul piano pratico, può essere predisposto un verbale di sospensione dal DL e/o dal CSE riportante la decisione assunta nell’osservanza dell’Ordinanza Regionale, da far sottoscrivere, anche a distanza (ad es. mail) da tutti gli altri soggetti.
4. Nel verbale va dato atto che il cantiere è in sicurezza (nel caso il DL e/o il CSE devono impartire le prescrizioni per la messa in sicurezza).
5. Gli unici cantieri esclusi dall’ordinanza, sono quelli per la realizzazione e manutenzione di:
• strutture sanitarie;
• strutture di protezione civile,
• manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale,
• manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali.
Nei cantieri in cui è necessaria la prosecuzione dell’attività, vanno osservate le norme dettate dai DPCM 8 e 11 marzo 2020 e Accordo 14 marzo 2020, integrate dalle linee guida del MIT per le attività di cantiere.
Aggiornato al 09/04/2020


Posso recarmi da casa al mio studio professionale?
La circolare del Ministero dell’Interno n.  15350/117(2) ribadisce che  “Le attività professionali non sono sospese, ma restano ferme le raccomandazioni indicate all’art. 1, punto 7, del citato d.P.C.M. 11 marzo 2020”.

Questa circolare dovrebbe essere di chiarimento tra l’Ordinanza Regionale ed il successivo Decreto Nazionale.

Altro chiarimento è stato dato dal CNACCP 39 del 26/03/20

La  situazione di  totale  incertezza  dettata  dall’eccessivo  proliferare  di  provvedimenti nazionali e regionali, in questo caso configgenti, deve essere risolta dagli organi di Governo, nazionali e territoriali e non dall’Ordine territoriale non tenuto ad interpretare testi di Legge.

Da ultimo In data 04/04/2020 è stata decretata l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 521 che ha prolungato i termini della propria precedente Ordinanza al 13/04/2020

In particolare per gli studi di architettura all’art. 1.4 si indica quanto segue in merito alle prescrizioni:

art. 1.4 Altre attività economiche
A) si continuano ad applicare le misure adottate con il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, come stabilito dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:

a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.

Stante a queste situazioni, anche a seguito di indicazioni dei nostri legali, consigliamo agli iscritti di attenersi alla massima prudenza.

Se non vi sono motivi di estrema urgenza e soprattutto motivate con documentazioni al seguito, per esempio legate a cantieri che erano in corso e che rivelino grandi problematiche, non ci si può recare in studio per la normale attività, ma ci si dovrà attivare unicamente ad un lavoro in smart working.
Aggiornato al 06/04/2020

A seguito della Ordinanza della Regione Lombardia n.521 del 04/04/2020 i cantieri edili sono da considerarsi aperti o sospesi?

Anche in questo caso, come per gli spostamenti verso gli studi professionali, vi sono incertezze normative.

Il recente DM del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/03/20 prevede una maggiore specifica e restrizione delle attività che devono considerarsi non sospese. Dall’elenco di cui all’Allegato 1 emerge che non sono sospese le seguenti attività:

42 – Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)

43.2 – Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

Quanto all’indicazione della Regione Lombardia la precedente Ordinanza del 21/03/2020 n. 514 prevedeva: “il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza” .

Anche l’ultima nota informativa della Regione del 27/03/20 conferma la chiusura dei cantieri edili fino alla data del 05/04/20.

Possono continuare i lavori: i cantieri legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;

La nuova Ordinanza n.521 del 04/04/2020 non cita espressamente i lavori di cantieri edili salvo prolungare nei termini generali fino al 13 Aprile 2020 le misure restrittive già precedentemente emesse con l’Ordinanza n. 514.

E’ in corso una richiesta da parte della Regione Lombardia al Governo circa la possibilità di applicare le misure restrittive anche ai cantieri edilizi in Lombardia.

Pertanto, fino a nuove indicazioni e precisazioni da parte della Regione e del Governo, l’Ordine consiglia la massima attenzione ed in via prudenziale di mantenere il livello di allerta di quanto già in vigore con l’ordinanza n. 514 e che prevedeva in sintesi:

  1. L’attività nei cantieri deve essere sospesa.
  2. Devono sospenderla, congiuntamente, il Direttore dei Lavori, il CSE, i datori di lavoro (e i lavoratori autonomi) il Committente.
  3. Sul piano pratico, può essere predisposto un verbale di sospensione dal DL e/o dal CSE riportante la decisione assunta nell’osservanza dell’Ordinanza Regionale, da far sottoscrivere, anche a distanza (ad es. mail) da tutti gli altri soggetti.
  4. Nel verbale va dato atto che il cantiere è in sicurezza (nel caso il DL e/o il CSE devono impartire le prescrizioni per la messa in sicurezza).
  5. Gli unici cantieri esclusi dall’ordinanza, sono quelli per la realizzazione e manutenzione di:
  • strutture sanitarie;
  • strutture di protezione civile,
  • manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale,
  • manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali.

Nei cantieri in cui è necessaria la prosecuzione dell’attività, vanno osservate le norme dettate dai DPCM 8 e 11 marzo 2020 e Accordo 14 marzo 2020, integrate dalle linee guida del MIT per le attività di cantiere.
Aggiornato al 06/04/2020

Sono previsti differimenti e proroghe in materia di sicurezza antincendio a causa dell’emergenza COVID-19?
Il CNA unitamente alla RTP ha attivato un confronto con il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
Ad oggi il riferimento è il Decreto Legge del 17/03/20 n. 18 e che prevede all’art. 4: una deroga al T.U. 380/01 per il le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi per l’antincendio in base al D.Lgs. 81/08.
all’art. 103: si prevede la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. Non viene tenuto conto dell’intervallo di tempo tra il 23/02/20 e il 15/04/20. Inoltre, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Si segnala che in tale fattispecie, conservano quindi validità fino al 15 giugno 2020, se in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.

Altro chiarimento è sulla nota del DCPREV. REGISTRO UFFICIALE.U.0004662 del 24.03.2020 emanata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La nota chiarisce che per i professionisti per mantenere l’abilitazione all’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno sono autorizzati anche a seguire corsi on-line in modalità streaming sincrono.

Si rimanda alla nota trasmessa dal CNA n. 43 del 31/03/20 che contiene anche gli allegati con maggiori specifiche.
Aggiornato al 31/03/2020

Come posso proseguire la formazione obbligatoria?
L’Ordine ha deliberato di mettere a disposizione di tutti gli iscritti i propri video formativi disponibili sul sito al seguente link: http://formazione.ordinearchitettivarese.it/Corsi/Index#pg=0 ad un costo simbolico di 50 centesimi.
Aggiornato al 27/03/2020

Come comportarsi con la scadenza dei termini del triennio formativo 2017-2019?
Il CNAPPC ha deliberato con la Circolare n. 22/2020 di estendere di altri 6 mesi il termine per il ravvedimento sulla mancanza della formazione obbligatoria. Il termine previsto è quindi il 31/12/20.
Aggiornato al 27/03/2020

L’Ordine cosa ha deliberato in merito alle quote d’iscrizione 2020?
Il termine di pagamento delle quote di iscrizione è previsto per il 06/03/2020. Dal giorno successivo sono previste le seguenti more:

  • dal 7 marzo al 30 giugno 2020 – 50,00 € di mora.
  • dal 1 luglio al 30 settembre 2020 – 100,00 € di mora.

E’ intenzione dell’attuale Consiglio venire incontro alle difficoltà degli iscritti in questo momento e pertanto è stato rivolto al CNAPPC uno specifico quesito per verificare la fattibilità di sospendere le more per il 2020 od eventualmente riverificare una nuova quota minore per il 2021 per tutti gli iscritti.
Aggiornato al 27/03/2020

Posso recarmi da casa al mio studio professionale?
L’ultima circolare del Ministero dell’Interno n.  15350/117(2) ribadisce che  “Le attività professionali non sono sospese, ma restano ferme le raccomandazioni indicate all’art. 1, punto 7, del citato d.P.C.M. 11 marzo 2020”.
Questa circolare dovrebbe essere di chiarimento tra l’Ordinanza Regionale ed il successivo Decreto Nazionale.

Altro chiarimento è stato dato dal CNACCP 34 del 26/03/20

La  situazione di  totale  incertezza  dettata  dall’eccessivo  proliferare  di  provvedimenti nazionali e regionali, in questo caso configgenti, deve essere risolta dagli organi di Governo, nazionali e territoriali e non dall’Ordine territoriale non tenuto ad interpretare testi di Legge.

Da ultimo in data 27/03/20 è uscita una nota informativa della Regione Lombardia in cui si specifica che le proprie Ordinanze sono valevoli fino al 05/04/20 (anziché fino al 15 aprile, come inizialmente indicato nell’ordinanza regionale). in cui si ribadisce:

  • la chiusura delle attività degli studi professionali, salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
  • il fermo delle attività nei cantieri edili. Possono continuare i lavori: i cantieri legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;

Stante a queste situazioni, anche a seguito di indicazioni dei nostri legali, consigliamo agli iscritti di attenersi alla massima prudenza.

Se non vi sono motivi di estrema urgenza e soprattutto motivate con documentazioni al seguito, per esempio legate a cantieri che erano in corso e che rivelino grandi problematiche, non ci si può recare in studio per la normale attività, ma ci si dovrà attivare unicamente ad un lavoro in smart working, facendo prevalere l’idea del regime di “salvaguardia normativo”.
Aggiornato al 27/03/2020

Quale iniziative sta intraprendendo l’Ordine verso gli iscritti?
In questo momento di estrema difficoltà della professione l’Ordine sta lavorando su due fronti. Sul lato interno territoriale agevolare gli iscritti tramite una serie di Convenzioni raggiunte con molteplici categorie come Confcommercio che permette a tutti di avere agevolazioni per contratti di forniture elettriche, gas, telefonia, ecc…
Vedi le convenzioni .
Oltre a ciò, ha messo a disposizione il proprio database dei corsi on line ad un prezzo simbolico di 50 centesimi ciascuno per permettere a tutti gli iscritti di proseguire con la formazione obbligatoria. Il link di riferimento è: http://formazione.ordinearchitettivarese.it/Corsi/Index#pg=0.

A livello Nazionale siamo costantemente in contatto con il CNAPPC al fine di far valere la nostra voce e tutelare la professione fino ad oggi non ricompresa nel decreto “Cura Italia”. Si rimanda alla comunicazione delle Reti delle Professioni Tecniche del 24/03/20 trasmessa al Presidente del Consiglio a nome e tutela di oltre 2,3 milioni di professionisti ad oggi non ascoltati.
Aggiornato al 27/03/2020

Dove trovo informazioni aggiornate sul Covid-19?
Sul sito dell’Ordine al seguente link: https://ordinearchitettivarese.it/news/sito-gazzetta-ufficiale/ rimandiamo ai link ufficiali del Ministero della Salute e della Gazzetta in modo da avere sempre a disposizione tutte le circolari.
Al link del nostro sito https://ordinearchitettivarese.it/professione/#1583837172820-cc8299e3-eb00 è possibile scaricare anche la modulistica necessaria per gli spostamenti.
Aggiornato al 27/03/2020

A seguito della Ordinanza della Regione Lombardia n. 514 del 21/03/20 i cantieri edili sono da considerarsi aperti o sospesi?
Anche in questo caso, come per gli spostamenti verso gli studi professionali, vi sono incertezze normative.

Il recente DM del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/03/20 prevede una maggiore specifica e restrizione delle attività che devono considerarsi non sospese. Dall’elenco di cui all’Allegato 1 emerge che non sono sospese le seguenti attività:

42 – Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)

43.2 – Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni

Quanto all’indicazione della Regione Lombardia si prevede che: “il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza” .

Anche l’ultima nota informativa della Regione del 27/03/20 conferma la chiusura dei cantieri edili fino alla data del 05/04/20.

Possono continuare i lavori: i cantieri legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;

Le disposizioni producono effetto dal 22/03/2020 fino al 05/04/2020 e non fino al 15/04/2020 come inizialmente previsto e sono obbligatorie per chiunque, nell’ambito della rispettiva competenza.

In sintesi:

  1. L’attività nei cantieri deve essere sospesa, sino alla data del 15 aprile 2020.
  2. Devono sospenderla, congiuntamente, il Direttore dei Lavori, il CSE, i datori di lavoro (e i lavoratori autonomi) il Committente.
  3. Sul piano pratico, può essere predisposto un verbale di sospensione dal DL e/o dal CSE riportante la decisione assunta nell’osservanza dell’Ordinanza Regionale, da far sottoscrivere, anche a distanza (ad es. mail) da tutti gli altri soggetti.
  4. Nel verbale va dato atto che il cantiere è in sicurezza (nel caso il DL e/o il CSE devono impartire le prescrizioni per la messa in sicurezza).
  5. Gli unici cantieri esclusi dall’ordinanza, sono quelli per la realizzazione e manutenzione di:
  • strutture sanitarie;
  • strutture di protezione civile,
  • manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale,
  • manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali.

Nei cantieri in cui è necessaria la prosecuzione dell’attività, vanno osservate le norme dettate dai DPCM 8 e 11 marzo 2020 e Accordo 14 marzo 2020, integrate dalle linee guida del MIT per le attività di cantiere.
Aggiornato al 27/03/2020

Quale iniziative sta intraprendendo Inarcassa per gli iscritti?
Inarcassa ha previsto ad oggi due delibere:

1) Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 13/03/2020 ha deliberato un primo pacchetto di provvedimenti a favore degli associati, al fine di fronteggiare l’impatto economico del COVID-19 sui liberi professionisti architetti e ingegneri.

Nel merito ha stabilito l’erogazione di un sussidio da corrispondere una sola volta per ciascun nucleo familiare a seguito di contagio da COVID-19 dell’iscritto, pensionato, coniuge o figli aventi diritto alla pensione ai superstiti, nella seguente misura:

  • Euro 5.000 in caso di decesso;
  • Euro 3.000 in caso di ricovero;
  • Euro 1.500 per positività al Covid 19 senza ricovero.

Per l’erogazione del sussidio si prescinde dal requisito di regolarità contributiva.

Il sussidio è erogato su domanda dell’interessato entro il termine perentorio di 120 giorni dall’evento, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda a disposizione nella sezione ‘documenti utili

2) In data 18/03/20 con una determina d’urgenza, il presidente di Inarcassa Giuseppe Santoro ha stanziato 100 milioni di euro da destinarsi all’assistenza dei liberi professionisti ingegneri ed architetti del Paese.

Con tale determina si prevede di:

  • di apportare al Bilancio di previsione 2020 una variazione di 100 milioni di euro, destinando una quota corrispondente dell’avanzo economico alla voce B.7.a.2 “Prestazioni Assistenziali”;
  • per effetto di tale variazione la voce B.7.a.2 “Prestazioni Assistenziali” si incrementa, passando da € 42.275.000 a € 142.275.000, mentre l’avanzo economico si riduce, passando da € 428.134.000 ad € 328.134.000;
  • di sottoporre tale variazione al Comitato Nazionale dei Delegati, ad avvenuta ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza.”

Con il Decreto del 27/03/20 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse obbligatorie come Inarcassa si prevede accesso al Fondo per richiedere il bonus di € 600 valido unicamente per il mese di marzo 2020 (restando in sospeso per i prossimi mesi l’eventualità di ulteriori decreti).

Per modalità di accesso e verifica dei requisiti vi rimandiamo al link di Inarcassa, Ente preposto per l’erogazione e la ricezione delle domande: https://www.inarcassa.it/site/home.html

Aggiornato al 30/03/2020

Quali sono le competenze dell’architetto iunior?
Scarica la circolare del CNAPPC

Come posso proseguire la formazione obbligatoria?
L’Ordine ha deliberato di mettere a disposizione di tutti gli iscritti i propri video formativi disponibili sul sito al seguente link: http://formazione.ordinearchitettivarese.it/Corsi/Index#pg=0 ad un costo simbolico di 50 centesimi.

Aggiornato al 27/03/2020

Come comportarsi con la scadenza dei termini del triennio formativo 2017-2019?
Il CNAPPC ha deliberato con la Circolare n. 22/2020 di estendere di altri 6 mesi il termine per il ravvedimento sulla mancanza della formazione obbligatoria. Il termine previsto è quindi il 31/12/20.

Aggiornato al 27/03/2020

La formazione è obbligatoria o facoltativa?
La formazione è obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2014, come prevede l’art. 7 del DPR n. 137/2012, (Riforma delle Professioni), attuata con successivi regolamenti e linee guida, le quali confermano la possibilità di computare nel primo triennio dell’obbligo (2014-2016) i corsi frequentati a partire da luglio 2013. Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti ad un Ordine territoriale

Cosa mi succede se non faccio formazione secondo i criteri richiesti?
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare (come da art. 7, comma 1 – DPR n. 137/2012) Succede che tale formazione non viene ritenuta valida ai fini dell’obbligo formativo. L’Ordine territoriale,mediante il Consiglio di Disciplina, è tenuto all’avvio dell’azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente(linee guida 8.2) .Prima di partecipare ad un evento formativo (corso, convegno, conferenza, seminario, workshop, viaggio, ecc.) si consiglia di informarsi se tale evento sia stato accreditato c/o CNA ai fini del rilascio CFP e quanti CFP concede (linee guida, punto 5).

Cosa succede se non accumulo i CFP richiesti nel triennio?
Il termine perentorio per ravvedimento operoso, alla fine del triennio è di 6 mesi, mentre quello di verifica a campione entro il quinquennio per la produzione dei documenti giustificativi relativi all’accreditamento è di 1 mese.

Quanti crediti devo accumulare nel primo triennio 2014/2016?
Nel primo triennio – considerato come disciplina transitoria – ogni Professionista dovrà acquisire almeno 60 cfp con un minimo di 15 crediti annuali di cui almeno 4 crediti formativi per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento sui temi della Deontologia e dei Compensi professionali. Per una ripartizione equa, visto che nel triennio occorre accumulare 60 crediti, si consiglia di raggiungere la quota annua di 20.

in caso di studi che raccolgono piu’ professionisti (associati o meno, ma ognuno con propria partita iva) e clienti comuni, i documenti devono essere fatti per ogni professionista? L’incaricato del trattamento dei dati puo’ essere un solo professionista?

NEL CASO DI UNO STUDIO PROFESSIONALE IN CUI CIASCUN PROFESSIONISTA E’ TITOLARE DI PROPRIA PARTITA IVA ED OPERA INDIVIDUALMENTE UTILIZZANDO IN COMUNE CON ALTRI PROFESSIONISTI  I LOCALI E LE STRUTTURE (ARCHIVI, COMPUTERS, ECC.. ) DELLO STUDIO E CON  I QUALI “PRO-QUOTA” SE NE ASSUME LE SPESE, SI RITIENE CHE, CIASCUN PROFESSIONISTA IN QUANTO LAVORATORE AUTONOMO, DEBBA  ADEMPIERE A QUANTO PREVISTO  DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SULLA PRIVACY REDIGENDO CIASCUNO, IN QUALITA’ DI TITOLARE DEI DATI, IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA. IN TAL CASO LA SITUAZIONE DI UTILIZZO COMUNE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE, VA INDICATA NEL DOCUMENTO EVIDENZIANDO COME OGNI PROFESSIONISTA ABBIA  LA POSSIBILITA’ DI ACCEDERE AI DOCUMENTI E AI DATI SOLO PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA.IN TAL CASO IL TITOLARE  DEL TRATTAMENTO DEI DATI E’  CIASCUNO PROFESSIONISTA.SI RITIENE POSSIBILE, IN DETERMINATI CASI, NOMINARE ALL’INTERNO DELLO STUDIO UN’UNICO RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI. (LA NOMINA DOVRA’ ESSERE FATTA DA CIASCUNO PROFESSIONISTA TITOLARE OPERANTE ALL’INTERNO DELLO STESSO STUDIO)

Come va redatta la lettera d’incarico per nominare il titolare del trattamento dei dati?

il titolare del trattamento dei dati e’, secondo quanto previsto dall’art. 28 del codice, “la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione od organismo considerato nel suo complesso che esercita un potere decisionale  autonomo sulle finalita’ e sulle modalita’ di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.”

la persona fisica, (ad es. il titolare dello studio), viene considerata  titolare quando effettua il trattamento  in proprio.

non lo e’ quando agisce in qualita’  di amministratore o legale rappresentante di una persona giuridica, perche’ in questo caso, pur esercitando le medesime funzioni di chi agisce in proprio, la titolarita’ va ascritta all’ente o alla societa’ di appartenenza; in tal caso, per titolare, si intende l’entita’ nel suo complesso e non la persona che l’amministra o la rappresenta.

il titolare quindi non va nominato, mentre puo’ essere nominato il responsabile  del trattamento dei dati.

Sarebbe opportuno far sottoscrivere ai nostri clienti il consenso al trattamento dei dati, ma nel modello “informativa clienti”, non è riportato in allegato nulla. si può avere un fac-simile?

Basterebbe che in calce alla lettera fosse sottoscritta dal cliente una clausola  come la seguente :

” prendo atto del contenuto della presente e, ai sensi del dlgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati nei modi e termini indicati nella presente.”

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“Tra Sacro e Sacromonte” 11:00
“Tra Sacro e Sacromonte” @ Salone Estense
Giu 5@11:00–12:30
"Tra Sacro e Sacromonte" @ Salone Estense
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Un architetto (italiano) a… Londra 18:00
Un architetto (italiano) a… Londra @ Webinar
Giu 6@18:00–19:00
Un architetto (italiano) a... Londra @ Webinar
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Seminario tecnico “Nuove tecnologie per ambiente bagno” 14:00
Seminario tecnico “Nuove tecnologie per ambiente bagno” @ c/o Comedil Srl
Giu 8@14:00–18:00
Seminario tecnico "Nuove tecnologie per ambiente bagno" @ c/o Comedil Srl
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Star Wood 18:00
Star Wood @ Webinar e Presenza c/o MA*GA
Giu 8@18:00–19:30
Star Wood @ Webinar e Presenza c/o MA*GA
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Sensibilità costruita 14:30
Sensibilità costruita @ Provincia di Varese - Sala Convegni
Giu 13@14:30–17:30
Sensibilità costruita @ Provincia di Varese - Sala Convegni
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Telai Olgiati 9:00
Telai Olgiati @ Telai Olgiati
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Telai Olgiati @ Telai Olgiati
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Il ruolo del CTU, responsabilità del CTU 14:30
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Giu 21@14:30–17:30
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Evento_Festa_Talk_Studi Aperti 18:00
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